Art. 4.
(Carta della famiglia).

      1. È istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori.
      2. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento dei soli costi di emissione, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. La carta dà diritto a sconti sull'acquisito di beni e di servizi ovvero a riduzioni tariffarie, concordati con i soggetti pubblici o privati che intendono aderire all'iniziativa. I soggetti convenzionati aderenti che concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone e aggiorna sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei soggetti convenzionati. Le attività di promozione e di diffusione dell'iniziativa poste in essere da parte del medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia rientrano tra quelle previste, per il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19,

 

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comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.